IMEC SERVICE , grazie alla sua rete di professionisti, offre il servizio di medicina del lavoro con esami e visite mediche presso la Vostra sede.
Il Medico Competente deve essere nominato, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. , in tutte quelle aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute ovvero sottoposti e dunque esposti a:
- Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive.
- Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto.
- Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, di taglio, movimenti ripetitivi) e biologici.
- Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
- Movimentazione manuale dei carichi.
- Uso di attrezzature munite di videoterminali.
- Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni.
- Rischio silicosi.
L’attività di consulenza professionale per la Medicina del Lavoro si svolgerà attraverso le seguenti prestazioni professionali:
- Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi.
- Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive.
- Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso.
- Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, ad eventuale richiesta dello stesso.
- Effettuazione di almeno una volta l’anno di un sopralluogo negli ambienti di lavoro.
- Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
- Effettuazione di visite mediche preventive dei lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione ed aggiornamento delle cartelle di tutti gli assunti.
- Effettuazione periodica di visite di controllo.
- Segnalazione della necessità di ulteriori indagini da parte di medici specialistici.
- Partecipazione alla riunione periodica con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’RLS.
Il medico competente è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui.
Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorative, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP:
- Idoneo/a alla mansione specifica.
- Idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni.
- Non idoneo/a alla mansione specifica.
Sopralluogo Medico Competente:
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.
Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.