Normativa

 

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Normativa della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal D.Lgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza.

La legge stabilisce regole, procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di evitare o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per prevenire e proteggere da infortuni e malattie professionali.

Qualsiasi attività (aziende, studi professionali, negozi ecc.) che abbia almeno un lavoratore, anche socio, ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro è un onere del datore di lavoro, ma tutti i dipendenti collaborano adottando le misure messe a loro disposizione ed avendo un atteggiamento consono al luogo di lavoro e alla propria mansione.

Il luogo di lavoro deve essere dotato di tutte le misure atte a garantire la sicurezza e deve esistere un’attività di prevenzione e protezione adeguata ai rischi aziendali precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi). Inoltre tutti i lavoratori devono ricevere un’adeguata informazione (Art.36 D.lgs 81/08) e formazione (Art. 37 D.lgs. 81/08) in relazione al proprio ruolo (RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti al servizio antincendio (D.M. 2 Settembre 2021), Addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), ecc.).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio e le principali norme sono consultabili in PDF nel pannello a sinistra.

In sintesi il datore di lavoro deve provvedere a definire le misure generali di tutela attraverso un’attenta e continuativa valutazione dei rischi, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). I preposti devono vigilare sull’osservanza delle norme da parte dei lavoratori e quest’ultimi contribuire all’adempimento degli obblighi previsti.

Di seguito gli obblighi delle figure della sicurezza sanciti dal D.Lgs. 81/08:

Obblighi Datore di Lavoro – Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi;
  • programmazione della prevenzione;
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
  • il controllo sanitario;
  • l’informazione e la formazione;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio;
  • l’uso di segnali di avvertimento.

Obblighi Datore di Lavoro – Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle
seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi Datore di Lavoro – Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19)

I preposti devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia dei dispositivi di protezione individuale;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20)

I lavoratori devono:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,  i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • partecipare ai programmi di formazione;
  • sottoporsi ai controlli sanitari;
  • esporre apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.

Disposizioni relelative ai componenti impresa famigliare e lavoratori autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 21)

I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.

Obblighi dei progettisti (D.Lgs. 81/08, art. 22)

I progettisti devono:

  • rispettare i principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi, impianti e attrezzature;
  • scegliere dispositivi e attrezzature nel rispetto delle norme.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (D.Lgs. 81/08, art. 23)

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, da relativa documentazione.

Obblighi degli installatori (D.Lgs. 81/08, art. 24)

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25)

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somm. (D.Lgs. 81/08, art. 26)

Appalto – Il datore di lavoro committente deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.
Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data.
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).
Contratto di somministrazione e di appalto – Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai propri connessi allo specifico appalto.
Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in essere in tale data.
Tesserino – Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 27)

La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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